^Torna su^ ;
Articolo 1
Costituzione e denominazione
È costituita la "Fondazione
Cristoforo Colombo per le libertà" in breve denominata "FLC".
^Torna su^
Articolo 2
Sede e durata
La FLC non ha fini di lucro e gli eventuali
utili o avanzi di gestione devono essere destinati alla realizzazione
delle finalità istituzionali.
La FLC ha sede in Roma in via S. Claudio, 61. La sa durata
è illimitata.
^Torna su^
Articolo 3
Scopo
La FLC si propone di promuovere una
cultura politica ispirata ai valori della libertà,
della giustizia, della democrazia, della tolleranza e del
rispetto della persona e della famiglia, che sono proprie
della cultura politica cattolica, liberale e riformista.
La FLC persegue finalità culturali
attraverso la promozione e la realizzazione di iniziative
di approfondimento e studio nell'area sociale, politica,
storica, economica, scientifica e giuridica.
La FLC opera sia in Italia che all'Estero.
^Torna su^
Articolo 4
Attività strumentali
La FLC può porre in essere ogni
atto con essa compatibile. In particolare, a titolo non esaustivo
può:
- promuovere, istituire e realizzare,
anche per conto di terzi, convegni, seminari e corsi di studio
su temi afferenti l'attività di proposta e attuazione
di riforme istituzionali in relazione specifica al mondo produttivo,
nonché ogni altra attività di supporto e/o servizio;
- dare impulso, anche su incarico di terzi, a ricerche, studi,
pubblicazioni, concorsi di idee, borse di studio, convegni,
manifestazioni e altri eventi, da diffondere con ogni mezzo
mediale;
- promuovere o realizzare anche direttamente prodotti editoriali,
con l'esclusione dei quotidiani;
- stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche di natura
finanziaria, utili per la realizzazione dello scopo;
- assumere partecipazioni in enti aventi finalità analoghe
alla propria;
- amministrare e gestire beni mobili e immobili in qualunque
forma acquisiti, purché di natura strumentale;
- istituire sedi secondarie, in Italia e all'estero.
^Torna su^
Articolo 5
Patrimonio
Il patrimonio della FLC è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale;
- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, effettuati
dal Comitato Fondatore o da altri partecipanti ed espressamente
destinati a patrimonio;
- dai beni mobili e immobili espressamente destinati a patrimonio
che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla FLC,
compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del
presente Statuto;
- dai contributi o donazioni e lasciti senza specifica destinazione,
di Istituzioni, nazionali ed europee, di Enti e di privati;
- dagli avanzi di gestione, salva diversa delibera del Consiglio
della FLC.
^Torna su^
Articolo 6
Risorse per la gestione della Fondazione
Le risorse per la gestione della Fondazione
pervengono:
- dai contributi e dalle quote associative
annuali di tutti coloro che aderiscono alla Fondazione;
- dai proventi delle attività svolte dalla FLC;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della
FLC;
- dai contributi con specifica destinazione attribuiti da
Istituzioni, nazionali ed europee, da Enti pubblici e privati.
La FLC per l'adempimento dei suoi
compiti potrà altresì ricevere dai propri aderenti
contributi specifici, anche in natura, per la realizzazione
di attività o iniziative rientranti nei suoi scopi
istituzionali.
^Torna su^
Articolo 7
Organi
- Il Presidente
- Il Consiglio
- Il Segretario generale
- Il Tesoriere
- Il Collegio dei revisori dei conti
- Il Comitato dei promotori
- Il Comitato dei benemeriti
- Il Comitato tecnico- scientifico.
Le cariche assunte negli organi della FLC di cui al presente articolo sono a titolo gratuito, salvo diversa determinazione del Consiglio della Fondazione. Il Segretario Generale può autorizzare il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni deliberate dal Consiglio, appositamente documentate.
^Torna su^
Articolo 8
Il Presidente
Il Presidente è anche Presidente
del Consiglio della Fondazione ed è nominato all'atto
della costituzione a tempo indeterminato. In caso di necessità
sarà nominato dal Consiglio della Fondazione ed in
quel caso dure in carica 3 anni. Il Presidente ha la rappresentanza
legale e generale della Fondazione, di fronte a terzi e in
giudizio, con facoltà di conferire procure.
Nell'ambito delle deleghe delle funzioni previste nello
Statuto, è altresì delegabile il correlativo
potere di rappresentanza.
Il Presidente sovrintende all'attuazione
degli indirizzi generali della FLC, convoca il Consiglio della
Fondazione, propone al Consiglio i programmi della Fondazione
e tutte le specifiche iniziative che ritiene utili e che rientrano
nelle finalità istituzionali, cura le relazioni con
Enti, Istituzioni e altri soggetti italiani ed esteri per
lo sviluppo dell'attività della Fondazione. Ha
i poteri di nomina di cui agli articoli 9, lett. b) e c).
Può costituire uno o più
comitati esecutivi che si interessano di specifici argomenti.
^Torna su^
Articolo 9
Il Consiglio: nomina - durata - sostituzione.
La FLC è amministrata da un Consiglio
della Fondazione, composto da un numero massimo di 20 Consiglieri
così formato:
a) Presidente della Fondazione;
b) n. 3 Consiglieri nominati dal Presidente
di cui uno nel ruolo di Segretario Generale, uno di Tesoriere
e uno quale Presidente onorario;
c) n. 8 Consiglieri nominati dal Presidente
tra persone di chiara fama culturale e/o scientifica e/o imprenditoriale
e/o professionale e/o che abbiano attivamente contribuito
allo sviluppo della Fondazione;
d) n.4 Consiglieri nominati dal Comitato
dei promotori;
e) n. 2 Consiglieri nominati dal Comitato
dei Benemeriti;
f) n. 2 Consiglieri nominati dai sostenitori
iscritti.
I Consiglieri della FLC di cui ai punti
c), d), e), f) durano in carica tre esercizi e possono essere
rieletti.
Se nel corso del triennio vengono a
mancare, per qualsiasi motivo, uno o più dei Consiglieri
di cui al punto lett. b), c), d), e), e f), si provvederà
alla loro sostituzione, secondo le modalità di nomina
previste per ciascuna categoria. I Consiglieri così
nominati in sostituzione di quelli venuti meno rimangono in
carica sino a scadenza del triennio in corso.
Qualora nel corso del triennio vengano
a mancare, per qualunque motivo, la maggioranza dei Consiglieri
nominati ai sensi dei punti e) e f) dell'articolo 9,
cessano dalla carica tutti i rimanenti Consiglieri delle stesse
categorie; in tal caso il Presidente della Fondazione attiva
le procedure per la nomina di nuovi Consiglieri.
In mancanza di nomina entro 60 giorni
dalla cessazione dalla carica dei Consiglieri nominati ai
sensi dei punti e) e f), i nuovi consiglieri saranno nominati
con decisione dei rimanenti membri del Consiglio della Fondazione.
Il membro del Consiglio della Fondazione
che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni
consecutive, può essere ritenuto decaduto dal Consiglio
stesso.
^Torna su^
Articolo 10
Il Consiglio: Poteri- Funzioni.
Al Consiglio della FLC sono attribuiti,
salve le attribuzioni previste da altre disposizioni del presente
Statuto, i seguenti poteri:
- delibera
sui programmi della Fondazione proposti dal Presidente e sulle
iniziative specifiche sottoposte al suo esame dal Segretario
Generale;
- nomina,
nei casi previsti dallo Statuto, il Presidente;
- delibera
in merito alla accettazione delle domande di adesione alla
Fondazione;
- approva
ogni anno il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio
e le relazioni illustrative e prende atto delle situazioni
infrannuali;
- determina
l'organigramma ed il funzionigramma della Fondazione
su proposta del Segretario Generale, sentito il Presidente,
ed emana i relativi regolamenti interni;
- assume
e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento
giuridico ed economico, su proposta del Segretario Generale;
- delibera
sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni
e dei lasciti, ferme restando le formalità stabilite
dalla legge;
- stipula
accordi con collaboratori esterni;
- decide
sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto
alla Fondazione, su proposta del Segretario Generale;
- delibera
le modifiche dello Statuto, da sottoporre all'autorità
tutoria per l'approvazione nei modi di legge, con eccezione
di quelle che, riguardando il numero e la composizione dei
membri del Consiglio per consentire la partecipazione di persone
designate dalle Istituzioni, sono demandate al Presidente;
- fissa le
quote annue da versarsi da parte degli aderenti promotori,
aderenti sostenitori e degli aderenti benemeriti, di cui definisce
le caratteristiche;
- delibera
in merito alla esclusione degli aderenti;
- delibera
sulla costituzione di uno o più comitati tecnico-scientifico-politici,
anche a carattere territoriale, stabilendone i programmi;
- ha il potere
di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione
all'acquisto e alla vendita di beni immobili, alla concessione
di garanzie reali e personali, alla richiesta di qualunque
tipo di finanziamento e comunque per qualunque impegno di
spesa superiore ad Euro 50.000,00.
Le riunioni
del Consiglio della Fondazione sono convocate dal presidente
con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito tramite
raccomandata r.r. o telefax o telegramma o e-mail almeno cinque
giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza
la convocazione può essere effettuata almeno 24 ore
prima dell'inizio della riunione. In caso di assenza
o impedimento del Presidente, il Consiglio può essere
convocato dal Segretario Generale.
Il Consiglio
della Fondazione può riunirsi nella sede della FLC
o in altro luogo in Italia indicato dal Presidente della Fondazione.
Il Consiglio
della Fondazione può riunirsi per videoconferenza,
a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati
e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere
e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale rispetto
alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza
si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente
e il Segretario.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e
in caso di sua assenza e/o impedimento dal Segretario Generale
e in caso di sua assenza e/o impedimento dal Consigliere più
anziano di età. Il Consiglio della Fondazione nomina
un Segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige verbale
delle deliberazioni e lo sottoscrive assieme al Presidente.
Il Consiglio della Fondazione delibera validamente quando
siano riuniti più della metà dei suoi componenti
in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta
dei Consiglieri presenti.
Peraltro le deliberazioni in merito a modificazioni dello
Statuto (da sottoporre all'autorità tutoria nei
modi di legge) dovranno essere assunte con la maggioranza
assoluta dei due terzi dei Consiglieri in carica.
In ipotesi
di parità di voti, avrà la prevalenza quello
del Presidente, ovvero di chi presiede la riunione.
Il Consiglio
della Fondazione può delegare parte dei propri poteri
ad un Comitato esecutivo.
Del Comitato esecutivo fanno parte il Presidente ed il Segretario
Generale.
Gli altri
Consiglieri (fino a un numero di 5) sono nominati su indicazione
del Presidente del Consiglio della Fondazione, che può
in ogni tempo anche sostituirli.
Il Comitato esecutivo delibera a maggioranza assoluta. In
ipotesi di parità di voti avrà la prevalenza
quello del Presidente, ovvero di chi presiede la riunione.
Il Consiglio della Fondazione, o il Comitato esecutivo nell'ambito
dei poteri conferitigli, potrà nominare procuratori
per determinati atti o categorie di atti.
^Torna su^
Articolo 11
Il Segretario Generale
Il Segretario Generale sovrintende alla
gestione ordinaria delle attività della Fondazione.
È nominato dal Presidente tra i Consiglieri di cui
al punto b) dell'art. 9 e resta in carica sino alla revoca
disposta dal Consiglio su proposta del Presidente. Al Segretario
Generale spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
ad eccezione di quelli spettanti per statuto ad altri Organi.
Per il compimento degli atti di sua competenza è investito
dei poteri di rappresentanza e di firma. Altri poteri potranno
essere esercitati su delega del Presidente, del Consiglio
della Fondazione o del Comitato esecutivo. Il Segretario Generale
sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di sua
assenza e/o impedimento, ovvero su specifico mandato del Presidente
stesso.
Il Segretario Generale, in particolare,
coordina la preparazione dei programmi di attività
della Fondazione, coordina i progetti riguardanti i bilanci
preventivi e consuntivi delle singole iniziative e ne cura
la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal
Consiglio della Fondazione ed è responsabile della
loro puntuale corretta esecuzione. Dirige e coordina gli uffici
della Fondazione, controlla le attività di tutti gli
enti, studiosi, ricercatori, comitati e collaboratori esterni
chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.
Provvede alla tenuta degli elenchi degli aderenti alla Fondazione
e organizza, coordina e presenzia alle riunioni del Comitato
dei Benemeriti.
In base all'organigramma ed al
funzionigramma, propone al Consiglio della Fondazione, sentito
il Presidente, i responsabili degli Uffici Direttivi, il livello
dei compensi, nonché la disciplina dei rapporti. Porta
direttamente al Consiglio della Fondazione le proposte riguardanti
le altre categorie del personale.
Ricade nelle responsabilità del
Segretario Generale la corretta conservazione del patrimonio
della Fondazione e si avvale del tesoriere al fine della predisposizione
dei bilanci preventivi e consuntivi.
^Torna su^
Articolo 12
Il Tesoriere
Predispone i bilanci di previsione consuntivi
ed è responsabile della corretta e tempestiva redazione
dei bilanci e delle situazioni infrannuali con particolare
riferimento ai contributi e alle donazioni. È nominato
dal Presidente dai 3 Consiglieri di cui al punto b) dell'art.
9 e resta in carica sino alla revoca disposta dal Consiglio
su proposta del Presidente.
^Torna su^
Articolo 13
Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto
da tre membri effettivi e tre supplenti. Al Presidente della
Fondazione, al Comitato dei Promotori e al Comitato dei Benemeriti
spetta ciascuno la nomina di un membro effettivo e di un membro
supplente.
Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione
economica e finanziaria, accerta la regolare tenuta delle
scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita
relazione sui conti consuntivi e preventivi annuali e infrannuali
ed effettua le verifiche di cassa.
I controlli potranno essere effettuati anche in via individuale.
Il Collegio dei Revisori rimane in carica 3 anni e, quindi,
sino all'approvazione del bilancio d'esercizio del
terzo anno del loro mandato e sono rieleggibili.
I Revisori dei conti partecipano a tutte le riunioni del Consiglio
della Fondazione e del Comitato Esecutivo senza diritto di
voto.
Le relazioni dei Revisori devono essere
trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.
Se nel corso del triennio vengono a mancare, per qualsiasi
motivo, uno o più revisori, i sostituiti subentreranno
in modo da garantire la composizione e le proporzioni determinate
dal comma1. I revisori così nominati in sostituzione
di quelli venuti meno rimarranno in carica fino a scadenza
del Collegio. Il Collegio dei Revisori è composto da
membri scelti tra esperti e professionisti iscritti all'Albo
dei Revisori dei Conti nonché tra i magistrati Ordinari
Amministrativi Contabili. Il Collegio dei revisori elegge
il proprio Presidente.
^Torna su^
Articolo 14
Comitati e sostenitori
Il Comitato dei Promotori è composto
da coloro che hanno firmato l'Atto Costitutivo, nonché
da personalità distintesi per lo sviluppo e l'affermazione
della Fondazione, designate successivamente dal Consiglio
della Fondazione su proposta del Presidente.
Oltre ai poteri di nomina di cui ai
precedenti punto d) dell'art. 9 e comma 1 dell'art.
13, il Comitato dei Promotori esamina i programmi annuali
e pluriennali della Fondazione ed esprime il proprio preventivo
parere al Consiglio della Fondazione. Le riunioni del Comitato
dei Promotori sono presiedute dal presidente o dal Segretario
Generale o, in caso di loro impedimento, dal Consigliere della
Fondazione più anziano d'età.
Il Comitato dei Benemeriti è
composto da coloro che, previa accettazione della domanda
di adesione, concorrono in modo elevato agli scopi della Fondazione,
secondo le modalità deliberate dal Consiglio della
Fondazione. Al Comitato dei Benemeriti spettano i poteri di
nomina di cui ai precedenti punto d) dell'art. 9 e comma
1 dell'art. 13.
L'Albo dei Sostenitori è
composto da coloro che, previa accettazione della domanda
di adesione, concorrono agli scopi della FLC con le modalità
deliberate dal Consiglio della FLC.
I sostenitori vengono adeguatamente informati dell'attività
della FLC.
I sostenitori decadono come previsto nel regolamento di adesione.
Annualmente si svolge un'Assemblea
di adesione per la discussione del programma di attività,
presieduta dal Presidente della FLC o dal Segretario Generale
e, in caso di loro impedimento, dal Consigliere FLC più
anziano di età.
Il Comitato tecnico scientifico è
composto da personalità di alto profilo culturale che
concorrono all'attività della Fondazione, sono
nominati dal Presidente su proposta del Segretario Generale.
Tutti i partecipanti alla FLC sono tenuti al pagamento delle
quote annue determinate dal Consiglio della Fondazione.
Tutti i partecipanti possono accedere ai locali ed alle strutture
della FLC, consultare archivi, biblioteche e centri di documentazione
anche audiovisiva, secondo modalità atte a non recare
pregiudizio all'attività istituzionale. Possono
partecipare alle iniziative realizzate e hanno diritto a ricevere
le pubblicazioni promosse e accedere all'area riservata
del sito internet.
Possono aderire alla FLC anche altre Fondazioni, Associazioni
ed Enti.
^Torna su^
Articolo 15
Esclusione e recesso
I Promotori non possono essere esclusi
dalla FLC, tranne nel caso in cui agiscano contro gli interessi
della Fondazione, oppure compiano atti gravemente lesivi degli
interessi della Fondazione o pregiudizionevoli per il raggiungimento
degli scopi che si prefigge la FLC.
L'esclusione di un Promotore deve essere deliberata con
la maggioranza dei 4/5 dei membri presenti del Consiglio della
Fondazione. Per l'esclusione degli iscritti della Fondazione
è necessario il voto favorevole di almeno la metà
dei Consiglieri in carica.
L'esclusione degli iscritti può
essere decisa per grave e reiterato inadempimento degli obblighi
e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa
e non transitiva:
- inadempimento dell'obbligo di
effettuare le contribuzioni e i conferimenti per i quali si
è assunto l'impegno;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con
altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario all'impegno di prestazioni
non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche,
l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche
stragiudizionali. Gli Aderenti possono, in ogni momento, recedere
dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento
delle eventuali obbligazioni assunte.
^Torna su^
Articolo 16
Esercizio finanziario
L'attività della FLC sarà
organizzata sulla base di programmi annuali o poliennali.
L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio
e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio
si chiude al 31 dicembre dell'anno successivo a quello
della costituzione.
Entro il 30 aprile il Consiglio della Fondazione approva il
bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, corredato
della relazione sull'andamento della gestione e dalla
relazione del Collegio dei Revisori. I bilanci possono essere
resi pubblici o portati a conoscenza dei soli iscritti agli
albi, secondo la decisione del Consiglio della Fondazione.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere
impegnati per il ripiano di eventuali perdite di esercizi
precedenti, ovvero portati ad incremento del fondo di dotazione
o impiegati per l'acquisizione di beni strumentali.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione,
nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione
a meno che la destinazione e distribuzione non siano imposte
per legge.
^Torna su^
Articolo 17
Esaurimento degli scopi - Estinzione della Fondazione
In caso di esaurimento degli scopi della
Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché
di estinzione della FLC da qualsiasi causa determinata, i
beni della FLC saranno devoluti a istituzioni culturali e/o
politiche che abbiano finalità e scopi analoghi a quelli
della FLC, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Addivenendosi, per qualsiasi motivo
alla liquidazione della FLC, il Consiglio della Fondazione
nomina tre liquidatori, determinandone i relativi poteri.
^Torna su^
Articolo 18
Clausola arbitrale
Qualsiasi controversia concernente il
presente atto, comprese quelle relative alla sua interpretazione,
validità, esecuzione e risoluzione sarà risolta
in conformità del Regolamento di Arbitrato dell'Associazione
Italiana per l'Arbitrato e nel rispetto delle norme inderogabili
degli artt. 806 ss. del codice di procedura civile italiano
da un Arbitro unico da designarsi secondo detto Regolamento.
L'Arbitro deciderà in via rituale secondo diritto;
il procedimento sarà celebrato ed il lodo reso in lingua
italiana. Sede dell'arbitrato sarà Roma.
^Torna su^
Articolo 19
Clausola di rinvio
Per quanto non previsto nel presente
Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le
norme di legge vigenti in materia di Fondazioni.
^Torna su^
Articolo 20
Norma Transitoria
In deroga a quanto previsto dal presente
Statuto, i primi Organi della Fondazione saranno nominati
all'atto costitutivo nel numero e con le modalità
e per la durata previsti nell'atto costitutivo stesso.
|