Cristoforo Colombo per le Liberà  
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Statuto

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Articolo 1 - Costituzione e denominazione
Articolo 2 - Sede e durata
Articolo 3 - Scopo
Articolo 4 - Attività strumentali
Articolo 5 - Patrimonio
Articolo 6 - Risorse per la gestione della Fondazione
Articolo 7 - Organi
Articolo 8 - Il Presidente
Articolo 9 - Il Consiglio: nomina - durata - sostituzione
Articolo 10 - Il Consiglio: Poteri- Funzioni
Articolo 11 - Il Segretario Generale
Articolo 12 - Il Tesoriere
Articolo 13 - Il Collegio dei Revisori
Articolo 14 - Comitati e sostenitori
Articolo 15 - Esclusione e recesso
Articolo 16 - Esercizio finanziario
Articolo 17- Esaurimento degli scopi - Estinzione della Fondazione
Articolo 18 - Clausola arbitrale
Articolo 19 - Clausola di rinvio
Articolo 20 - Norma Transitoria

 

 
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Articolo 1

Costituzione e denominazione

È costituita la "Fondazione Cristoforo Colombo per le libertà" in breve denominata "FLC".

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Articolo 2

Sede e durata

La FLC non ha fini di lucro e gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali.
La FLC ha sede in Roma in via S. Claudio, 61. La sa durata è illimitata.

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Articolo 3

Scopo

La FLC si propone di promuovere una cultura politica ispirata ai valori della libertà, della giustizia, della democrazia, della tolleranza e del rispetto della persona e della famiglia, che sono proprie della cultura politica cattolica, liberale e riformista.

La FLC persegue finalità culturali attraverso la promozione e la realizzazione di iniziative di approfondimento e studio nell'area sociale, politica, storica, economica, scientifica e giuridica.

La FLC opera sia in Italia che all'Estero.

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Articolo 4

Attività strumentali

La FLC può porre in essere ogni atto con essa compatibile. In particolare, a titolo non esaustivo può:

- promuovere, istituire e realizzare, anche per conto di terzi, convegni, seminari e corsi di studio su temi afferenti l'attività di proposta e attuazione di riforme istituzionali in relazione specifica al mondo produttivo, nonché ogni altra attività di supporto e/o servizio;
- dare impulso, anche su incarico di terzi, a ricerche, studi, pubblicazioni, concorsi di idee, borse di studio, convegni, manifestazioni e altri eventi, da diffondere con ogni mezzo mediale;
- promuovere o realizzare anche direttamente prodotti editoriali, con l'esclusione dei quotidiani;
- stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche di natura finanziaria, utili per la realizzazione dello scopo;
- assumere partecipazioni in enti aventi finalità analoghe alla propria;
- amministrare e gestire beni mobili e immobili in qualunque forma acquisiti, purché di natura strumentale;
- istituire sedi secondarie, in Italia e all'estero.

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Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della FLC è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale;
- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, effettuati dal Comitato Fondatore o da altri partecipanti ed espressamente destinati a patrimonio;
- dai beni mobili e immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla FLC, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dai contributi o donazioni e lasciti senza specifica destinazione, di Istituzioni, nazionali ed europee, di Enti e di privati;
- dagli avanzi di gestione, salva diversa delibera del Consiglio della FLC.

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Articolo 6

Risorse per la gestione della Fondazione

Le risorse per la gestione della Fondazione pervengono:

- dai contributi e dalle quote associative annuali di tutti coloro che aderiscono alla Fondazione;
- dai proventi delle attività svolte dalla FLC;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della FLC;
- dai contributi con specifica destinazione attribuiti da Istituzioni, nazionali ed europee, da Enti pubblici e privati.

La FLC per l'adempimento dei suoi compiti potrà altresì ricevere dai propri aderenti contributi specifici, anche in natura, per la realizzazione di attività o iniziative rientranti nei suoi scopi istituzionali.

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Articolo 7

Organi

- Il Presidente
- Il Consiglio
- Il Segretario generale
- Il Tesoriere
- Il Collegio dei revisori dei conti
- Il Comitato dei promotori
- Il Comitato dei benemeriti
- Il Comitato tecnico- scientifico.


Le cariche assunte negli organi della FLC di cui al presente articolo sono a titolo gratuito, salvo diversa determinazione del Consiglio della Fondazione. Il Segretario Generale può autorizzare il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni deliberate dal Consiglio, appositamente documentate.

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Articolo 8

Il Presidente

Il Presidente è anche Presidente del Consiglio della Fondazione ed è nominato all'atto della costituzione a tempo indeterminato. In caso di necessità sarà nominato dal Consiglio della Fondazione ed in quel caso dure in carica 3 anni. Il Presidente ha la rappresentanza legale e generale della Fondazione, di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di conferire procure.
Nell'ambito delle deleghe delle funzioni previste nello Statuto, è altresì delegabile il correlativo potere di rappresentanza.

Il Presidente sovrintende all'attuazione degli indirizzi generali della FLC, convoca il Consiglio della Fondazione, propone al Consiglio i programmi della Fondazione e tutte le specifiche iniziative che ritiene utili e che rientrano nelle finalità istituzionali, cura le relazioni con Enti, Istituzioni e altri soggetti italiani ed esteri per lo sviluppo dell'attività della Fondazione. Ha i poteri di nomina di cui agli articoli 9, lett. b) e c).

Può costituire uno o più comitati esecutivi che si interessano di specifici argomenti.

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Articolo 9

Il Consiglio: nomina - durata - sostituzione.

La FLC è amministrata da un Consiglio della Fondazione, composto da un numero massimo di 20 Consiglieri così formato:

a) Presidente della Fondazione;

b) n. 3 Consiglieri nominati dal Presidente di cui uno nel ruolo di Segretario Generale, uno di Tesoriere e uno quale Presidente onorario;

c) n. 8 Consiglieri nominati dal Presidente tra persone di chiara fama culturale e/o scientifica e/o imprenditoriale e/o professionale e/o che abbiano attivamente contribuito allo sviluppo della Fondazione;

d) n.4 Consiglieri nominati dal Comitato dei promotori;

e) n. 2 Consiglieri nominati dal Comitato dei Benemeriti;

f) n. 2 Consiglieri nominati dai sostenitori iscritti.

I Consiglieri della FLC di cui ai punti c), d), e), f) durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

Se nel corso del triennio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più dei Consiglieri di cui al punto lett. b), c), d), e), e f), si provvederà alla loro sostituzione, secondo le modalità di nomina previste per ciascuna categoria. I Consiglieri così nominati in sostituzione di quelli venuti meno rimangono in carica sino a scadenza del triennio in corso.

Qualora nel corso del triennio vengano a mancare, per qualunque motivo, la maggioranza dei Consiglieri nominati ai sensi dei punti e) e f) dell'articolo 9, cessano dalla carica tutti i rimanenti Consiglieri delle stesse categorie; in tal caso il Presidente della Fondazione attiva le procedure per la nomina di nuovi Consiglieri.

In mancanza di nomina entro 60 giorni dalla cessazione dalla carica dei Consiglieri nominati ai sensi dei punti e) e f), i nuovi consiglieri saranno nominati con decisione dei rimanenti membri del Consiglio della Fondazione.

Il membro del Consiglio della Fondazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere ritenuto decaduto dal Consiglio stesso.

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Articolo 10

Il Consiglio: Poteri- Funzioni.

Al Consiglio della FLC sono attribuiti, salve le attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto, i seguenti poteri:

- delibera sui programmi della Fondazione proposti dal Presidente e sulle iniziative specifiche sottoposte al suo esame dal Segretario Generale;

- nomina, nei casi previsti dallo Statuto, il Presidente;

- delibera in merito alla accettazione delle domande di adesione alla Fondazione;

- approva ogni anno il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative e prende atto delle situazioni infrannuali;

- determina l'organigramma ed il funzionigramma della Fondazione su proposta del Segretario Generale, sentito il Presidente, ed emana i relativi regolamenti interni;

- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico, su proposta del Segretario Generale;

- delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, ferme restando le formalità stabilite dalla legge;

- stipula accordi con collaboratori esterni;

- decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione, su proposta del Segretario Generale;

- delibera le modifiche dello Statuto, da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge, con eccezione di quelle che, riguardando il numero e la composizione dei membri del Consiglio per consentire la partecipazione di persone designate dalle Istituzioni, sono demandate al Presidente;

- fissa le quote annue da versarsi da parte degli aderenti promotori, aderenti sostenitori e degli aderenti benemeriti, di cui definisce le caratteristiche;

- delibera in merito alla esclusione degli aderenti;

- delibera sulla costituzione di uno o più comitati tecnico-scientifico-politici, anche a carattere territoriale, stabilendone i programmi;

- ha il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione all'acquisto e alla vendita di beni immobili, alla concessione di garanzie reali e personali, alla richiesta di qualunque tipo di finanziamento e comunque per qualunque impegno di spesa superiore ad Euro 50.000,00.

Le riunioni del Consiglio della Fondazione sono convocate dal presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito tramite raccomandata r.r. o telefax o telegramma o e-mail almeno cinque giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 24 ore prima dell'inizio della riunione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio può essere convocato dal Segretario Generale.

Il Consiglio della Fondazione può riunirsi nella sede della FLC o in altro luogo in Italia indicato dal Presidente della Fondazione.

Il Consiglio della Fondazione può riunirsi per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale rispetto alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il Segretario.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza e/o impedimento dal Segretario Generale e in caso di sua assenza e/o impedimento dal Consigliere più anziano di età. Il Consiglio della Fondazione nomina un Segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive assieme al Presidente.
Il Consiglio della Fondazione delibera validamente quando siano riuniti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
Peraltro le deliberazioni in merito a modificazioni dello Statuto (da sottoporre all'autorità tutoria nei modi di legge) dovranno essere assunte con la maggioranza assoluta dei due terzi dei Consiglieri in carica.

In ipotesi di parità di voti, avrà la prevalenza quello del Presidente, ovvero di chi presiede la riunione.

Il Consiglio della Fondazione può delegare parte dei propri poteri ad un Comitato esecutivo.
Del Comitato esecutivo fanno parte il Presidente ed il Segretario Generale.

Gli altri Consiglieri (fino a un numero di 5) sono nominati su indicazione del Presidente del Consiglio della Fondazione, che può in ogni tempo anche sostituirli.
Il Comitato esecutivo delibera a maggioranza assoluta. In ipotesi di parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente, ovvero di chi presiede la riunione.
Il Consiglio della Fondazione, o il Comitato esecutivo nell'ambito dei poteri conferitigli, potrà nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

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Articolo 11

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale sovrintende alla gestione ordinaria delle attività della Fondazione. È nominato dal Presidente tra i Consiglieri di cui al punto b) dell'art. 9 e resta in carica sino alla revoca disposta dal Consiglio su proposta del Presidente. Al Segretario Generale spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli spettanti per statuto ad altri Organi. Per il compimento degli atti di sua competenza è investito dei poteri di rappresentanza e di firma. Altri poteri potranno essere esercitati su delega del Presidente, del Consiglio della Fondazione o del Comitato esecutivo. Il Segretario Generale sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di sua assenza e/o impedimento, ovvero su specifico mandato del Presidente stesso.

Il Segretario Generale, in particolare, coordina la preparazione dei programmi di attività della Fondazione, coordina i progetti riguardanti i bilanci preventivi e consuntivi delle singole iniziative e ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio della Fondazione ed è responsabile della loro puntuale corretta esecuzione. Dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori, comitati e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.
Provvede alla tenuta degli elenchi degli aderenti alla Fondazione e organizza, coordina e presenzia alle riunioni del Comitato dei Benemeriti.

In base all'organigramma ed al funzionigramma, propone al Consiglio della Fondazione, sentito il Presidente, i responsabili degli Uffici Direttivi, il livello dei compensi, nonché la disciplina dei rapporti. Porta direttamente al Consiglio della Fondazione le proposte riguardanti le altre categorie del personale.

Ricade nelle responsabilità del Segretario Generale la corretta conservazione del patrimonio della Fondazione e si avvale del tesoriere al fine della predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi.

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Articolo 12

Il Tesoriere

Predispone i bilanci di previsione consuntivi ed è responsabile della corretta e tempestiva redazione dei bilanci e delle situazioni infrannuali con particolare riferimento ai contributi e alle donazioni. È nominato dal Presidente dai 3 Consiglieri di cui al punto b) dell'art. 9 e resta in carica sino alla revoca disposta dal Consiglio su proposta del Presidente.

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Articolo 13

Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti. Al Presidente della Fondazione, al Comitato dei Promotori e al Comitato dei Benemeriti spetta ciascuno la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente.

Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione economica e finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi e preventivi annuali e infrannuali ed effettua le verifiche di cassa.
I controlli potranno essere effettuati anche in via individuale.
Il Collegio dei Revisori rimane in carica 3 anni e, quindi, sino all'approvazione del bilancio d'esercizio del terzo anno del loro mandato e sono rieleggibili.
I Revisori dei conti partecipano a tutte le riunioni del Consiglio della Fondazione e del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

Le relazioni dei Revisori devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.
Se nel corso del triennio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più revisori, i sostituiti subentreranno in modo da garantire la composizione e le proporzioni determinate dal comma1. I revisori così nominati in sostituzione di quelli venuti meno rimarranno in carica fino a scadenza del Collegio. Il Collegio dei Revisori è composto da membri scelti tra esperti e professionisti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti nonché tra i magistrati Ordinari Amministrativi Contabili. Il Collegio dei revisori elegge il proprio Presidente.

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Articolo 14

Comitati e sostenitori

Il Comitato dei Promotori è composto da coloro che hanno firmato l'Atto Costitutivo, nonché da personalità distintesi per lo sviluppo e l'affermazione della Fondazione, designate successivamente dal Consiglio della Fondazione su proposta del Presidente.

Oltre ai poteri di nomina di cui ai precedenti punto d) dell'art. 9 e comma 1 dell'art. 13, il Comitato dei Promotori esamina i programmi annuali e pluriennali della Fondazione ed esprime il proprio preventivo parere al Consiglio della Fondazione. Le riunioni del Comitato dei Promotori sono presiedute dal presidente o dal Segretario Generale o, in caso di loro impedimento, dal Consigliere della Fondazione più anziano d'età.

Il Comitato dei Benemeriti è composto da coloro che, previa accettazione della domanda di adesione, concorrono in modo elevato agli scopi della Fondazione, secondo le modalità deliberate dal Consiglio della Fondazione. Al Comitato dei Benemeriti spettano i poteri di nomina di cui ai precedenti punto d) dell'art. 9 e comma 1 dell'art. 13.

L'Albo dei Sostenitori è composto da coloro che, previa accettazione della domanda di adesione, concorrono agli scopi della FLC con le modalità deliberate dal Consiglio della FLC.
I sostenitori vengono adeguatamente informati dell'attività della FLC.
I sostenitori decadono come previsto nel regolamento di adesione.

Annualmente si svolge un'Assemblea di adesione per la discussione del programma di attività, presieduta dal Presidente della FLC o dal Segretario Generale e, in caso di loro impedimento, dal Consigliere FLC più anziano di età.

Il Comitato tecnico scientifico è composto da personalità di alto profilo culturale che concorrono all'attività della Fondazione, sono nominati dal Presidente su proposta del Segretario Generale.
Tutti i partecipanti alla FLC sono tenuti al pagamento delle quote annue determinate dal Consiglio della Fondazione.
Tutti i partecipanti possono accedere ai locali ed alle strutture della FLC, consultare archivi, biblioteche e centri di documentazione anche audiovisiva, secondo modalità atte a non recare pregiudizio all'attività istituzionale. Possono partecipare alle iniziative realizzate e hanno diritto a ricevere le pubblicazioni promosse e accedere all'area riservata del sito internet.
Possono aderire alla FLC anche altre Fondazioni, Associazioni ed Enti.

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Articolo 15

Esclusione e recesso

I Promotori non possono essere esclusi dalla FLC, tranne nel caso in cui agiscano contro gli interessi della Fondazione, oppure compiano atti gravemente lesivi degli interessi della Fondazione o pregiudizionevoli per il raggiungimento degli scopi che si prefigge la FLC.
L'esclusione di un Promotore deve essere deliberata con la maggioranza dei 4/5 dei membri presenti del Consiglio della Fondazione. Per l'esclusione degli iscritti della Fondazione è necessario il voto favorevole di almeno la metà dei Consiglieri in carica.

L'esclusione degli iscritti può essere decisa per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non transitiva:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti per i quali si è assunto l'impegno;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario all'impegno di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudizionali. Gli Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

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Articolo 16

Esercizio finanziario

L'attività della FLC sarà organizzata sulla base di programmi annuali o poliennali. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della costituzione.
Entro il 30 aprile il Consiglio della Fondazione approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, corredato della relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori. I bilanci possono essere resi pubblici o portati a conoscenza dei soli iscritti agli albi, secondo la decisione del Consiglio della Fondazione.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impegnati per il ripiano di eventuali perdite di esercizi precedenti, ovvero portati ad incremento del fondo di dotazione o impiegati per l'acquisizione di beni strumentali.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione e distribuzione non siano imposte per legge.

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Articolo 17

Esaurimento degli scopi - Estinzione della Fondazione

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della FLC da qualsiasi causa determinata, i beni della FLC saranno devoluti a istituzioni culturali e/o politiche che abbiano finalità e scopi analoghi a quelli della FLC, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo alla liquidazione della FLC, il Consiglio della Fondazione nomina tre liquidatori, determinandone i relativi poteri.

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Articolo 18

Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia concernente il presente atto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione sarà risolta in conformità del Regolamento di Arbitrato dell'Associazione Italiana per l'Arbitrato e nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del codice di procedura civile italiano da un Arbitro unico da designarsi secondo detto Regolamento.
L'Arbitro deciderà in via rituale secondo diritto; il procedimento sarà celebrato ed il lodo reso in lingua italiana. Sede dell'arbitrato sarà Roma.

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Articolo 19

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia di Fondazioni.

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Articolo 20

Norma Transitoria

In deroga a quanto previsto dal presente Statuto, i primi Organi della Fondazione saranno nominati all'atto costitutivo nel numero e con le modalità e per la durata previsti nell'atto costitutivo stesso.

 
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