Cristoforo Colombo per le Liberà  
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Presentazione del convegno on-line sulla modifica dell'art. 41.

22/02/2011

 

Possiamo ancora convivere con l'art. 41 della Costituzione?

I dubbi di Einaudi.

Secondo l'articolo 41 della Costituzione della Repubblica Italiana, l'iniziativa economica privata, pur "Libera", non deve però "svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". Per questo, sempre secondo la Costituzione, "la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali" (Art. 41 Cost.).

Già ai tempi dell'Assemblea Costituente, tale formulazione sembrò molto infelice, soprattutto, come ebbe ad esprimersi Luigi Einaudi, per la "pericolosa genericità" di quel richiamo all''"utilità sociale", difficilmente conciliabile, se preso alla lettera, con il principio della libertà di iniziativa economica, richiamato al primo comma.

 
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Il dibattito negli anni Ottanta e l'integrazione europea.

Il dibattito su questo articolo riprese, non a caso, negli anni Ottanta, anche su impulso della giurisprudenza costituzionale, di fronte al rapido progredire del processo di integrazione europeo ai primi segnali di quella che sarà, pii, definita la "globalizzazione economica".
Infatti, il processo di integrazione economica aveva, tra i suoi obiettivi principali, la creazione di un mercato interno, per le seguenti vie: affermazione delle quattro libertà economiche (di circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali); formazione di un mercato libero, regolato dalla legge della libera concorrenza, e dunque protetto dall'interventismo statale a favore delle imprese nazionali. È evidente che ciò comporta quanto meno una rilettura dell'articolo che riformuli su scala europea, e non più nazionale, il principio della libertà economica, delle limitazioni all'iniziativa privata e dello strumento della programmazione economica. Ma si fa osservare che quell'articolo, in ogni caso, rappresenta un possibile elemento di "resistenza" del sistema nazionale nei confronti alle innovazioni intervenute, in Europa, in materia di libertà economica.

Un articolo che ha inibito lo sviluppo della libera iniziativa?

Sul piano interno, la palese contraddizione tra le due parti dell'articolo ha avuto, a giudizio di molti, un effetto inibitorio sullo sviluppo della libera iniziativa economica, che ancora oggi deve fare i conti con una Costituzione economica, di cui l'art. 41 rappresenta forse il perno principale, sostanzialmente ostile alle regole del mercato e alla valorizzazione dell'iniziativa individuale. Il problema non riguarda certamente la salvaguardia della "sicurezza", della "libertà" e della "dignità umana". Siamo, infatti, di fronte a limiti "esterni", anche se qualcuno ha rilevato come tale precisazione del legislatore costituente suoni ridondante - e, dunque, carica di significato "programmatico" - rispetto all'ampio sistema di garanzie delineato nel testo costituzionale in materia di diritti fondamentali. Il punto critico di tale disposizione è costituito dall'attribuzione alla legge del compito di determinare i "programmi" e i "controlli" sull'effettiva utilità sociale dell'attività economica. Si tratta, evidentemente, di un atto di sfiducia sia nelle regole delle mercato sia nel ruolo della società civile in materia economica. Siamo di fronte a una visione fortemente statalista dell'economia, che ha prodotto la discussa esperienza italiana dello Stato "imprenditore", considerata, da più d'uno, come una delle cause fondamentali del degrado della vita politica e della crescita del debito pubblico.

Il problema della deforestazione normativa
Tale visione statalista è a fondamento della "selva" di norme nelle quali deve districarsi il libero imprenditore, la cui libertà economica, pur sancita dalla Costituzione, è stat, di fatto, per anni e continua ad essere conculcata. Come si sa, "troppe regole" vuol dire "nessuna regola, scarsa trasparenza ae minima efficienza".
La "deforestazione normativa" e la semplificazione burocratica del sistema italiano - condizioni imprescindibili per lo sviluppo del mercato e della libera impresa - potrebbe, dunque, richiedere una revisione dell'art. 41 Cost.
La questione diventa sempre più complessa, se si legge l'art. 41 alla luce dell'evoluzione della nostra forma di Stato, con un sistema sempre più complesso di ripartizione delle competenze tra gli eventi territoriali. Il Ministro Tremonti, ad esempio, individua nella combinazione tra l'art. 41 e l'art. 118 (che disciplina i rapporti tra gli enti nei quali si articola la Repubblica) della Costituzione una disposizione fortemente inibitoria del libero sviluppo dell'iniziativa privata: la moltiplicazione, a tutti i livelli di governo, di norme di vario rango (leggi, regolamenti...) volte ad assicurare i fini "sociali" dell'attività economica, pesa come una cappa di piombo sull'attività economica, soffocando e rallentando la libera iniziativa.

Che fare?
Ora, se le cose stanno come detto nel paragrafo precedente, ci si può permettere di mantenere in vita l'articolo 41 della Costituzione, così com'è, nell'età delle sfide globali dell'economia?
La risposta proveniente da parte dei liberi imprenditori e del mondo dell'artigianato è in maniera assolutamente prevalente "no".
Ma si pongono, in merito, diverse domande:in che senso andrebbe realizzata una tale riforma? È possibile recuperare, parte, del lavoro svolto all'Assemblea costituente, in modo da avere la certezza di restare dentro i principi fondamentali della nostra Repubblica?
Inoltre, una tale riforma ha senso solo se realizzata in tempi rapidi, ovvero con il concorso di un'ampia maggioranza politica. Ci sono, oggi, le condizioni per procedere in tal senso?